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Vademecum per chi
richiede un mutuo ipotecario
Cosa si deve valutare
nella scelta di un mutuo
LA CHIAREZZA DEL CONTRATTO.
Spesso i contratti di mutuo sono di
difficile comprensione. Questo in parte è dovuto alla necessità
di utilizzare termini tecnici insostituibili; in parte tuttavia
il problema potrebbe essere superato con uno sforzo di semplificazione
che garantirebbe un rapporto più chiaro tra banche e utenti.
E consigliabile avere in anticipo il testo del contratto e,
soprattutto, delle condizioni generali proposte dalla
banca. Se si incontrano difficoltà nella comprensione e se
le risposte date dai funzionari non sono soddisfacenti ci si può
rivolgere sia alle associazioni dei consumatori, sia al notaio,
che daranno le spiegazioni del caso anche prima della stipulazione
del mutuo. La poca chiarezza del contratto può anche essere
indizio di scarsa qualità del prodotto, la qual cosa rende
consigliabile rivolgersi a unaltro istituto di credito.
TASSO E.
Generalmente lelemento principale o esclusivo nella valutazione
di un mutuo. E invece importante approfondire altri fattori,
qui sotto elencati, prima di effettuare la scelta, in quanto è
opportuno valutare il peso complessivo che le rate del mutuo avranno
sul bilancio familiare. E necessario pertanto informarsi sulla
differenza tra tasso dingresso, più basso per le prime
semestralità, e tasso a regime, nonchè valutare la
differenza tra tasso fisso e tasso indicizzato, poichè ad
esempio un basso tasso dingresso può essere allettante
ma riservare la sgradita sorpresa di tassi a regime molto alti,
mentre un tasso fisso oggi conveniente può diventare oneroso
in poco tempo. Inoltre, nella formazione della rata mensile, al
tasso di interesse si aggiungono altre spese che è necessario
conoscere per tempo.
LE SPESE ACCESSORIE.
Qui si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici;
è quindi opportuno esaminare con attenzione e comparare le
tasse sul mutuo, le spese di perizia e di istruttoria, le assicurazioni
più o meno imposte con le quali la banca si
garantisce contro il rischio di incendio/scoppio dellimmobile
o morte del mutuatario. E bene inoltre informarsi preventivamente
sulle spese notarili che, per diverse ragioni, possono variare a
parità di somma mutuata.
LA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA.
E opportuno individuare nel
contratto il costo per lestinzione anticipata del mutuo. Spesso
le banche ma non tutte richiedono una percentuale
rilevante del capitale residuo (persino superiore al 2%) per accettare
che il mutuatario si liberi in anticipo del debito. Ciò può
rendere assai gravoso vendere la casa prima di quanto programmato,
in particolare nel caso di mutui agevolati o stipulati in base a
convenzioni particolari, che non consentono il trasferimento del
mutuo al nuovo acquirente.
I TEMPI DI ISTRUTTORIA.
Quando ci si è impegnati a
comperare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale
al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la
concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni
sono più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario.
IL TASSO DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.
Anche se chi chiede un mutuo non pensa
di venire a trovarsi nelle condizioni di non poter pagare puntualmente
le rate, è necessario valutare attentamente anche questa
eventualità per evitare che circostanze sfavorevoli e impreviste
producano pericolosi effetti a catena.
LE MODALITA DI EROGAZIONE.
Poiché lipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio
la iscrive nell'apposito ufficio, e ciò può esser
fatto solo dopo la stipula del mutuo, spesso la banca trattiene
la somma mutuata sino a quando la pratica sia stata espletata, il
che significa dover aspettare due o tre settimane prima di poter
disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso di una compravendita
immobiliare il venditore dovrà di conseguenza attendere alcuni
giorni per essere pagato. Bisogna informarsi presso la banca e presso
il notaio sui tempi di effettiva disponibilità del denaro.
Per evitare questa attesa, alcune banche mettono subito a disposizione
la somma mutuata a titolo di prefinanziamento, nel qual caso è
opportuno verificare quali siano gli interessi che la banca richiede.
In alternativa al prefinanziamento è necessario accordarsi
in anticipo con il venditore il quale, se vende prima di incassare
tutto il prezzo, deve essere opportunamente garantito. E compito
del notaio proporre e spiegare alle parti le diverse soluzioni possibili.
LA DETRAIBILITA FISCALE.
La legge prevede la detraibilità
fiscale di una parte degli interessi passivi e relativi oneri accessori
pagati per mutui ipotecari stipulati per lacquisto di immobili
e/o per interventi di recupero edilizio. Questa possibilità
di abbattimento dellonere fiscale va dunque esaminata con
attenzione, eventualmente con laiuto di un esperto, per valutare
la sua incidenza sul costo complessivo del mutuo.
LIMPORTO DELLIPOTECA.
Lipoteca è la garanzia che consente alla banca di recuperare
forzatamente il proprio credito quando il debitore non paga. Al
debito principale (capitale) debbono essere aggiunti gli interessi
stabiliti per il mutuo, quelli per il ritardo, le spese della procedura
per la vendita allasta della casa. Per questa ragione lipoteca
viene iscritta per un importo molto superiore a quello del mutuo.
Ciò significa che sino a quellimporto il valore della
casa è riservato alla banca e che un eventuale altro mutuo
che tuttavia non sempre le banche concedono potrà
essere richiesto solo sul valore residuo dellimmobile.
LE MODALITA DI CANCELLAZIONE DELLIPOTECA.
Il mutuo si estingue con il pagamento dellultima rata. Lipoteca
che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi
ventanni dalla sua costruzione: in pratica da quando il mutuo
è stato concesso. Per i mutui di durata inferiore ai ventanni,
perciò, vi è un periodo di tempo in cui lipoteca
esiste anche se non ha più alcuna utilità. In questi
casi non conviene chiedere alla banca di cancellare lipoteca
salvo che si debba vendere la casa. E bene ricordare che la
cancellazione di unipoteca richiede sempre alcuni mesi e che
il suo costo non trascurabile (circa 550,00 euro per unipoteca
di 160.000,00 euro).
I LIMITI ALLA FACOLTA DI VENDERE.
Alcuni contratti di mutuo prevedono
che lutente non possa vendere la casa prima di aver finito
di pagare il mutuo, obbligandolo in caso contrario a estinguere
anticipatamente il debito e a far fronte quindi anche alleventuale
penale. Clausole di questo tipo non devono essere sottovalutate
perchè possono creare un serio intralcio nel momento in cui
si volesse cambiare casa. Non tutte le banche le impongono: si potrà
chiederne la soppressione oppure cambiare banca. In ogni caso il
divieto di vendere la casa deve essere contenuto entro limiti di
tempo (ad esempio cinque anni).
LE GARANZIE SUPPLEMENTARI RICHIESTE DALLA BANCA.
Nel concedere un mutuo la banca deve valutare non solo il valore
della casa offerta in garanzia, ma anche la capacità del
debitore di pagare le rate del mutuo. Per questa ragione, talvolta,
viene richiesta la fidejussione da parte di un terzo (ad esempio
da parte di un genitore per il figlio). Questa prassi bancaria è
corretta purchè siano determinati i limiti di importo e la
durata della fidejussione. E' invece da respingere leventuale
richiesta della banca (più spesso sono le finanziarie a seguire
questa prassi) di una procura a vendere la casa nel caso in cui
non vengano pagate le rate del mutuo.
LE RINEGOZIAZIONI.
La discesa dei tassi di interesse che si è verificata ultimamente
ha reso possibile cambiare in corsa le condizioni dei
mutui. La rinegoziazione può essere considerata una conquista
di uso generale, ma dipende dalla volontà delle parti (banca
mutuatario). La rinegoziazione può essere relativa
solo al tasso o alla durata, ovvero comportare la chiusura del vecchio
mutuo e lapertura di uno nuovo con i conseguenti costi, che
devono essere attentamente valutati in relazione al vantaggio che
deriva dalla diminuzione degli interessi.
LE CLAUSOLE VESSATORIE.
Gli abusi talvolta subiti dai consumatori
nella stipulazione di un mutuo per lacquisto di un immobile,
quali penali molto onerose in caso di rimborso anticipato, limiti
alla facoltà di vendere il bene ipotecato trasferendo il
mutuo a terzi, oggi possono essere combattuti anche grazie alla
nuova disciplina delle clausole abusive. Proprio le clausole vessatorie
abusive sono state uno degli aspetti più problematici sui
quali sono intervenute lAssociazione Bancaria Italiana e le
associazioni dei consumatori firmatarie di questo Vademecum, nella
ridefinizione del giusto equilibrio di diritti doveri tra
cliente e banca. Lutente deve innanzitutto pretendere che
le clausole contrattuali proposte dalla banca siano sempre comprensibili
e gli siano comunicate con sufficiente anticipo. Qualora alcuni
termini del contratto determinino uno squilibrio di diritti e obblighi
a carico del consumatore, i medesimi possono essere automaticamente
ritenuti inefficaci. Le associazioni a difesa dei consumatori possono
citare in giudizio gli istituti di credito che utilizzino condizioni
generali di contratto abusive e chiedere al giudice che ne vieti
luso.
I CONSULENTI E GLI INTERMEDIARI.
Chiedere e ottenere un mutuo per lacquisto
della casa, oggi, è unoperazione a portata di tutti.
E normalmente sufficiente rivolgersi ad una banca e produrre
i pochi documenti che questa chiede. Non si giustificano, perciò,
percentuali rilevanti richieste talvolta da mediatori finanziari.
Chi chiede un mutuo e ha bisogno di chiarimenti, ha sempre a disposizione
le associazioni dei consumatori e il notaio, professionista imparziale,
la cui scelta spetta al mutuatario e il cui intervento, necessario
per la costituzione dellipoteca, rappresenta un costo che
potrà essere utilizzato al meglio per avere tutta la consulenza
necessaria.
a cura di:
Federnotai
Adiconsum
Federconsumatori
Movimento Consumatori
ACU
Adoc
Unione Nazionale Consumatori
Lega Consumatori Acli
Movimento di Difesa del Cittadino
Che cosè il LEASING.
Il Leasing è uno strumento finanziario al quale corrisponde
un contratto atipicotrilaterale.
Per contratto atipico
si intende un genere di contratto non disciplinato espressamente
dalle vigenti leggi dello Stato italiano (che si limitano a prevederlo
per lappunto come strumento finanziario per lacquisizione
di beni, in occasione di alcune disposizioni di legge, per lo più
agevolative rispetto a determinati investimenti).
Per contratto trilaterale
si intende un contratto al quale partecipano tre diverse figure:
la società di leasing (anche detta Locatrice o Concedente),
il cliente (Conduttrice o Utilizzatore) ed il fornitore (o Venditore);
la trilateralità è da considerarsi imprescindibile
ai fini dellesistenza di un contratto di leasing. E
fiscalmente ammissibile, ma assai poco gradita alle società
di leasing per il rischio finanziario connesso, una trilateralità
fittizia, cioè unipotesi in cui due delle
tre parti (normalmente il cliente ed il fornitore, nel cd. Lease-Back)
coincidano.
E strumento finanziario in quanto vale a finanziare
per lappunto lacquisizione di un bene, fornito da un
terzo, ad una azienda che ne abbisogni per lo svolgimento della
propria attività.
I dati da sottolineare di quanto espresso nel capoverso precedente
sono:
- Il bene deve essere STRUMENTALE rispetto allesercizio dellattività
svolta dal cliente;
- Il bene deve essere fornito ad una AZIENDA: concetto questo da
interpretarsi in senso lato come soggetto fiscale, ovvero
ditta dotata di partita IVA (sia che si tratti di società
che della semplice ditta individuale o del libero professionista
che sia però soggetto ad IVA)
- Il bene viene così finanziato dalla società
di leasing, che realizza per il cliente un risultato pratico analogo
a quello che questi otterrebbe acquistandolo.
In buona sostanza, il leasing
prevede che il cliente il quale necessiti, per lo svolgimento della
propria attività, di un determinato bene, scelga QUALE BENE
acquisire, da QUALE FORNITORE acquisirlo, tratti il PREZZO e le
MODALITADI CONSEGNA e glielo ORDINI.
A questo punto si rivolge alla società di leasing richiedendo
che questa esamini loperazione (ossia effettui lISTRUTTORIA,
volta a stabilire la capacità di rimborso del cliente da
un lato ed il gradimento rispetto al bene dallaltro, nonchè
laccettazione o la modifica del piano finanziario proposto).
In caso di accoglimento della richiesta (DELIBERA FAVOREVOLE), si
può dar corso alla sottoscrizione del CONTRATTO tra il cliente
e la società di leasing; il contratto, comunque sia formulato,
dovrà prevedere una durata prestabilita, una somma da versare
allatto della firma (lANTICIPO, nelle sue diverse forme
di anticipo percentuale o di canoni anticipati), dei CANONI PERIODICI
ed un RISCATTO FINALE, ovvero una cifra pattuita (normalmente di
modesta entità) pagando la quale, dopo aver corrisposto tutti
i canoni periodici, il cliente può diventare PROPRIETARIO
del bene.
Questultima deve rimanere una facoltà, non già
un obbligo, per il cliente (non può essere costretto ad effettuare
il riscatto finale, pur essendo normalmente nel suo interesse).
Dal momento della consegna dellimmobile DECORRE il contratto
di leasing, con i conseguenti rimborsi periodici dei canoni dal
cliente alla società di leasing.
Poichè la proprietà del bene è in capo alla
società di leasing, è questa che effettua gli AMMORTAMENTI
FISCALI del bene stesso; il cliente invece, dal punto di vista fiscale,
si limita a DEDURRE dai propri costi limporto delle fatture
periodiche che riceve dalla società di leasing.
A questo punto è chiaro quale sia per il cliente lappeal
dello strumento leasing:
- da un lato la possibilità di utilizzo di un immobile con
facoltà di diventare in futuro proprietario, senza doverne
sopportare limmediato costo integrale;
- dallaltro lato la possibilità di dedurre i canoni,
con leffetto equivalente allammortamento del bene, in
un periodo molto più breve (la metà).
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